Art. 21.

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, in cui sono indicate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici nonché le misure di prevenzione e lotta alle malattie legate all'esercizio della prostituzione.

      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio regolamento le norme previdenziali e assicurative relative a coloro che esercitano la prostituzione.

 

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      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per le pari opportunità promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione illegale, alla prostituzione coatta, alla prostituzione minorile e sulle conseguenze che derivano da tali reati.